La “pelle del diavolo”:  la giustizia di fronte alla violenza della guerra civile 1943-45. 

 

Sonia Residori

 

«Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle». 
Beccaria C., Dei delitti e delle pene, Cap.XLI, Come si prevengano i delitti. «Il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia». 
Beccaria C., Dei delitti e delle pene, cap. XLVI, Delle Grazie. 

 

«La più sacra delle parole: Giustizia» 

 

Il primo processo della Corte d’Assise straordinaria vicentina ebbe inizio il 16 giugno 1945, nella sala maggiore di palazzo Bonin Longare, a Porta Castello, poiché il palazzo di Giustizia era stato pesantemente danneggiato durante la guerra, dai bombardamenti alleati del 18 marzo 1945. «Ancora ieri a tarda ora» scriveva il quotidiano cittadino «[la nuova sede] ferveva dei preparativi per l’allestimento della sala d’udienza, dove si svolgeranno i processi contro i criminali fascisti. A destra del banco della magistratura si è improvvisata una gabbia di legno per i giudicandi; di fronte stanno i posti per le autorità; metà della sala è riservata al pubblico che si prevede numerosissimo». (1) In effetti, quel primo processo richiamò moltissime persone, tanto che fin dalle otto del mattino il cortile del palazzo Bonin Longare, l’edificio «che vide un giorno i fasti della regalità e della diplomazia governativa»2, «rigurgita[va] di una folla irrequieta che attende[va] di poter entrare nel posto riservato al pubblico». La popolazione era accorsa numerosa, tanto che gli spazi adiacenti al Tribunale provvisorio, soprattutto Piazza Castello, erano “stipati di gente” e, per dar modo a tutti di seguire il dibattimento, furono disposti degli altoparlanti collegati con la sala, come accadde in tante altre città italiane3. 

 

Il palazzo, di ispirazione palladiana dominava, il corso Palladio con la facciata e piazza Castello con il fianco. Di proprietà dei Thiene, passò ai Bonin Longare nel 1834. Barbieri F., Vicenza città di palazzi, Banca popolare di Vicenza, Vicenza 1987, pp.100 – 101; Barbieri F., Cevese R., Magagnato L., Guida di Vicenza, Editrice Eretenia , Vicenza 1956, pp. 19-20. Il riferimento alla diplomazia riguarda il conte Lelio Bonin Longare che fu “ambasciatore e ministro plenipotenziario a Bruxelles, a Madrid e a Parigi lungo l'intero periodo di inizio secolo e sin dopo la grande guerra [...], rappresentò più volte l'Italia nelle prime assise della Società delle Nazioni a Ginevra. Concluse la sua brillante carriera politica con l'adesione al fascismo e come ministro di Stato e vicepresidente del Senato del Regno”, in Lampertico F., Carteggi e diari 1842-1906, a cura di E. Franzina, vol. I, A-E, Marsilio, Venezia 1996, p.271. 

 

L’ex questore Linari e i suoi sgherri davanti ai giudici popolari, in «Il Giornale di Vicenza», 17 giugno, p.2. Gli altoparlanti furono disposti in molte città venete Treviso, Venezia, Belluno, ma anche a Bologna per il forte afflusso di pubblico alle udienze. Maistrello F., XX Brigata Nera. Attività squadristica in Treviso e provincia (luglio 1944 – aprile 1945), ISTRESCO – Cierre, Verona 2006, p. 19. 
I quattro giudici popolari erano Francesco Molon, Mario Binda, Ermes Farina e Zefferino Agazzi. 

 

L’inaugurazione dell’attività giudiziaria della Corte fu celebrata con molta solennità, quasi a sancire ufficialmente l’inizio di una possibile riparazione dei torti subiti da parte delle numerose vittime della cruenta guerra civile appena terminata. Di fronte al banco dei magistrati presero posto il prefetto di Vicenza, Libero Giuriolo, i diversi rappresentanti del Governo Alleato assistiti da un interprete, i rappresentanti dei vari partiti, il questore Follieri, i vari funzionari di pubblica sicurezza. Alle nove il presidente Guido Pisani chiamò i quattro giudici popolari4, compresi i supplenti, ai quali fece una breve esortazione morale sulla gravità del compito che era loro affidato. Seguirono poi i discorsi ufficiali di Ettore Gallo e Mario Bernardini per l’ufficio del Procuratore e di Edoardo Tricarico per conto degli avvocati. Gli applausi del pubblico presente per il procuratore Gallo furono ripetuti, ma subito repressi dal Presidente. 

 

Quel primo processo non riguardava episodi particolarmente efferati che in seguito fecero inorridire coloro che assistevano ai procedimenti (4) giudiziari, ma vedeva coinvolti sette imputati, tra i quali il personaggio forse più conosciuto in città e provincia era sicuramente Cesare Linari, che aveva ricoperto la carica di questore della città fino a poco prima della Liberazione. Gli altri sei coimputati il s.ten. Giovanni Comparin, il ten. Beppino Rizzi, il v.brig. Ferdinando Sartori, il s.ten. Dante Lombardo, il s.ten. Caremo [ma Carmelo] Torre, l’agente Semprevivo Contaldi avevano militato nella ex-Polizia Ausiliaria. Il Contaldi e il Sartori, però, erano passati in seguito alla morte del loro comandante, Giambattista Polga, alle dipendenze della Feldgendarmerie tedesca di Schio. Entrambi facevano parte di una schiera di «17 eletti» tra i 500 della Polizia Ausiliaria, fedelissimi alla causa nazista, che si erano posti al servizio diretto delle SS. 

 

Tutti erano accusati di collaborazionismo per aver prestato «opera attiva e solerte», collaborando con il «tedesco invasore, in azioni di polizia tendenti alla repressione del movimento di liberazione nazionale ed alla cattura dei patrioti». Linari, Sartori e Comparini erano inoltre imputati dell’omicidio di Giacomo Possamai di 17 anni, consumato il 29 novembre 1944 in una stanza all’interno della stessa caserma della Polizia Ausiliaria situata nell’ex convento di S. Domenico  (5). Il giovane Possamai era un partigiano di Marostica, che aveva fatto parte del gruppo di Fontanelle di Conco formatosi già nell’autunno del 1943, e sulla testa del quale proprio il padre di Giovanni, Comparini Antonio, comandante della locale brigata nera, aveva posto una taglia. Costretto o convinto a presentarsi nelle fila saloine, cercando sia di salvaguardare i familiari sia di far passare il rigido inverno tentando di rendersi utile ai compagni della Resistenza, fu assassinato per vendetta, in seguito all’uccisione del comandante Polga, dai suoi stessi neo-commilitoni che non capivano perché mai dovessero rispettare la vita di uno che fino a pochi giorni prima militava nelle fila partigiane  (6). Si era trattato di un delitto politico, ma forse vi erano anche dei risvolti personali, perché l’autore dell’omicidio era stato individuato in un amico di lunga data del giovane ucciso, Giovanni Comparini, anche se il colpo di grazia era stato dato al morente dal Sartori. 

 

Il fatto che il processo della Corte d’Assise si fosse trascinato per una settimana era indicativo della difficoltà di mettere in moto una giustizia nuova, una giustizia rinata con il nuovo stato democratico, ma anche della fatica di raccogliere il materiale accusatorio a carico degli imputati. Il lavoro della Corte, invero, era stato facilitato dall’esame dell’indagine accurata effettuata dagli organismi giudiziari della repubblica di Salò che avevano trattato il fatto per quello che era, nonostante l’opposta parte politica, un vile omicidio. All’epoca dei fatti il commissario Olinto Cellulare, con il sostegno del procuratore Borrelli, aveva individuato la dinamica dei fatti per mezzo dell’autopsia eseguita dal prof. Pototschnig ed anche precise responsabilità: erano stati emessi ordini di cattura contro il Comparini, il Sartori ed il Contaldi, ma non furono eseguiti nonostante le reiterate insistenze. Il primo rimase indisturbato a Vicenza, munito di un salvacondotto rilasciatogli dall’autorità tedesca, e gli altri due si trasferirono nella Feldgendarmerie di Schio. 

 

A carico dei sette imputati non risultavano altre gravi imputazioni: l’unico rastrellamento, addebitato a Dante Lombardo, quello di S. Caterina di Tretto, non era stato neppure una operazione di polizia, ed era noto con il nome di «rastrellamento del formaggio». La Corte accertò che il reparto del Lombardo, giunto nei pressi della latteria del paese, aveva incontrato una unità tedesca che stava rubando il formaggio e quant’altro poteva trovare nella rivendita: «il capitano comandante del reparto di polizia, per non essere da meno, tentò di partecipare al bottino, ma i tedeschi da buoni camerati, frustarono ogni tentativo di divisione facendo uso di bombe a mano e costringendo così il reparto di polizia a ritornare precipitosamente a Vicenza». La sentenza emessa il 22 giugno fu severa: Comparini, Sartori e Linari furono riconosciuti colpevoli di collaborazionismo e di omicidio e condannati i primi due alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, il terzo, ritenuto il mandante, a 30 anni di reclusione per l’esclusione dell’aggravante, 20 e 15 anni rispettivamente a Contaldi e Rizzi. Lombardo e La Torre furono invece assolti, perché i fatti loro addebitati non costituivano reato. La sentenza colpì con uguale severità sia il mandante che gli esecutori di un omicidio, già ritenuto tale dagli organismi giudiziari della Repubblica Sociale. Eppure nella rinata democrazia italiana la Corte Suprema annullò la sentenza di morte nei confronti di Sartori e Comparini, e inviò il procedimento per il riesame alla Corte d’Assise di Treviso che confermò il verdetto di condanna, ma tramutò la pena in 30 anni per Comparini e 25 per Sartori. In realtà scorrendo le note aggiunte in calce alle sentenze di Vicenza e di Treviso, il Sartori uscì in libertà condizionata il 9 marzo 1950 per intervento della Corte d’Appello di Venezia. 

 

Il 14 luglio 1954 il Tribunale di Treviso condonò l’intera pena al pur latitante Comparini il quale, successivamente ricorse per revisione del procedimento presso la Corte di Assise di Appello di Perugia. Questa con sentenza del 5 dicembre 1957 lo assolse dall'imputazione di concorso in omicidio di Giacomo Possamai e con declaratoria del 20 dello stesso mese dichiarò estinto il reato di collaborazionismo, revocando l'ordine di cattura che gli pendeva sulla testa. 
Linari, Rizzi e Contaldi invece furono amnistiati l’anno seguente la sentenza, grazie al decreto legge del 22 giugno 1946, il decreto Togliatti, anzi il secondo e il terzo ottennero la riabilitazione dalla Corte d’Appello di Venezia, l’uno nel 1958, l’altro nel 19847. 

 

Le sintetiche vicende di questo primo processo sono state presentate per mettere in evidenza come nell’immediato dopoguerra, nonostante la buona volontà dei giudici popolari e dello stesso presidente della Corte, e con loro quella di tanti italiani, il nostro Paese, e per esso una parte consistente della magistratura, avesse relegato la giustizia a meri esercizi verbali, fantastiche acrobazie legali, in sostanza avesse smarrito il senso( 7) dell’applicazione delle leggi, e anche quello della giustizia, in altre parole il significato del delitto e della pena. 

 

Mentre gli alleati a Norimberga attraverso i processi ai nazisti contribuivano all’affermazione di quelle leggi «non scritte nei codici dei re, alle quali obbediva Antigone», gli italiani avevano relegato le “leggi dell’umanità” ai piedi della forca improvvisata per il Duce e la sua amante. La maggior parte degli imputati dei processi della CAS, tra cui una notevole percentuale di ladri, assassini, torturatori, riuscì a sottrarsi alla meritata punizione, grazie ad opportune evasioni, latitanze in luoghi sicuri, a cavilli legali, ricorsi, e rinvii che permisero loro di poter usufruire dei benefici dell’amnistia Togliatti, e di tutte le successive, che ebbero effetto anche per coloro che risultavano già giudicati (8). «Che tornino in libertà i torturatori e i collaborazionisti e i razziatori» scriveva già nel 1946 Piero Calamandrei con rassegnato orgoglio, «può essere una incresciosa necessità di pacificazione che non cancella il disgusto: talvolta il perdono è una forma superiore di disprezzo»9. 

 

L’attività della Corte d’Assise Straordinaria consisteva, come recitava il d.l.lgt. 27 luglio 1944 n. 159, “Sanzioni contro il fascismo”, nel giudicare coloro che, dopo l’8 settembre 1943 avevano violato «la fedeltà e la difesa militare dello Stato» ponendosi al servizio dei tedeschi, favorendone i «disegni politici, o le azioni militari, con qualunque forma di aiuto, assistenza, intelligenza o corrispondenza” mediante «qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata». 

 

Le Corti d’Assise Straordinarie erano state istituite in ogni capoluogo di provincia con decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 intitolato, appunto, “Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi”, promulgato dal governo 8  provvisorio di Roma presieduto da Ivanoe Bonomi pochi giorni prima dell’insurrezione generale. 

 

Quest’ultimo decreto, che richiamava il precedente del 27 luglio 1944, n. 159, era stato volutamente esteso a tutto il Paese proprio dal Governo Alleato, disattendendo in questo modo l’applicazione dei decreti predisposti dal C.L.N.A.I. ancor prima dell’insurrezione e promulgati dopo la Liberazione. Tali disposizioni stabilivano gli organi giudiziari, la loro composizione e le pene che dovevano essere irrogate10. Veniva bloccata così sul nascere quella che sarebbe dovuta essere, subito dopo il 25 aprile, «una giustizia politica in pieno funzionamento»11. «In realtà», scrive Ettore Gallo, «il governo Bonomi non aveva riconosciuto neppure formalmente il potere legislativo del C.L.N.A.I., giacché […] colla delegazione di poteri si era inteso soltanto di conferire al C.L.N.A.I. una “autorità coordinatrice” in rappresentanza del Governo di Roma nella direzione della lotta partigiana: in buona sostanza, una semplice funzione esecutiva delle disposizioni del governo centrale» 12. 

 

I decreti del C.L.N.A.I., improntati ad un rigore maggiore nella punizione dei colpevoli, rispecchiavano un punto di vista «più aderente alla realtà» e «maggiormente sentito dalle masse», avendo presente «prevalentemente il fattore squisitamente politico interno di una guerra civile conclusasi vittoriosamente per gli assertori delle libertà umane». I decreti luogotenenziali, invece, partivano da «principi di diritto internazionale» e gravitavano «intorno a preoccupazioni di carattere monarchico», per questo lo stesso spirito delle norme appariva deficiente. 

 

In sostanza, quindi, i decreti del C.L.N.A.I. esprimevano la volontà politica del C.L.N. che avrebbe voluto esplicarla attraverso l’attività giudiziaria, mentre i decreti luogotenenziali tendevano a salvaguardare lo status quo di diritto, o in ogni modo garantire un passaggio senza traumi, essendo stati ispirati in una situazione che non poteva rispecchiare le circostanze politiche dell’Italia del nord che aveva vissuto fino alla fine una guerra crudele 13. 
Le Corti d’Assise Straordinarie erano composte da un presidente, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d’Appello, e da quattro giudici popolari estratti a sorte da un elenco di cento cittadini compilato dal C.L.N. provinciale, successivamente ridotto a cinquanta dal Presidente del Tribunale, per garantire l’intervento del C.L.N. nella formazione delle giurie ed affermare il principio del concorso dei cittadini all’amministrazione della giustizia. Il funzionamento delle Corti Straordinarie d’Assise era stato fissato (art. 18) per la durata di sei mesi, proprio per il carattere eccezionale e transitorio della sua natura: successivamente i processi furono trasferiti alle Sezioni speciali di Corte d’Assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947 14. 

 

Il decreto cercò di favorire l’esigenza di avere nei giurati una partecipazione popolare e politica, fortemente richiesta dagli ambienti resistenziali, e di restituire ai civili quella stessa presenza che durante la guerra era stata annullata con il terrore. Tuttavia si mantennero di fatto salvi i principi e le regole della legalità, delegando la funzione di presiedere la Corte ad un magistrato  ordinario, la cui formazione e carriera inevitabilmente erano stati contrassegnati da un ventennio di regime. La funzione esercitata dal presidente era molto delicata per gli equilibri processuali dell’amministrazione della giustizia. Ai giurati spettava il verdetto, ma al magistrato competeva la valutazione dei singoli reati, la discrezione di poter concedere le attenuanti generiche e, soprattutto, stendere le sentenze in base ai criteri della legge in vigore. In pratica si trattava di una Corte, composta parzialmente da civili, che doveva giudicare in tempo di pace fatti e comportamenti “illeciti” dello stato di guerra, ma in realtà aberrazioni della guerra, applicando delle norme giuridiche, che nel caso specifico erano un insieme di leggi ordinarie e straordinarie, articoli del codice penale di pace e di quello militare di guerra. 

 

L’impulso decisivo al funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti d’Assise derivava dal pubblico ministero, che operò fino al maggio 1946 alle dirette dipendenze del ministro di Grazia e Giustizia, e al quale spettavano le funzioni dell’accusa, e quindi, gli competeva «non soltanto di condurre rapidamente a termine la istruzione delle procedure già in corso, ma di iniziare quei procedimento contro rei fascisti che sono reclamati dalla pubblica opinione democratica e il cui sollecito svolgimento avrà l’effetto di riportare, con la giustizia, la normalità nella nostra vita pubblica»15. 
Con decreto del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Venezia venne costituito l’ufficio del pubblico ministero presso la C.A.S. composto da Ettore Gallo Procuratore Generale, Ugo Viola primo sostituto, Mario Segala, Jacopo Ronzani ed Ezio Boschetti sostituti. «Anche qui però» dirà Ettore Gallo in un’intervista rilasciata in quei giorni, «non si è trascurata la garanzia politica perché tre di questi sono Magistrati onorari scelti fra gli avvocati sulla designazione del Comando di liberazione»  16. Alle dirette dipendenze del Procuratore Generale veniva posto anche un 11 ufficio autonomo di polizia giudiziaria che aveva sede pure in palazzo Bonin Longare, anche se l’istruttoria preliminare di polizia giudiziaria veniva svolta per il capoluogo dal Questore e dal suo ufficio e per la provincia dai carabinieri. 

 

La nomina di Ettore Gallo a Procuratore Generale della Corte venne accolta con grande favore poiché dava «alle masse serena fiducia nella giustizia legale instaurata che esse si disponevano ad attendere in tranquillità». Si trattava, infatti, di «un Magistrato vicentino, che aveva fatto parte durante il periodo cospirativo degli Organi direttivi del Comitato Provinciale ed aveva da ultimo sofferto la prigionia germanica». Pretore del tribunale di Lonigo, egli era stato un protagonista di rilievo della Resistenza, con il nome di battaglia di “Maestro”: membro del C.L.N. provinciale di Vicenza quale rappresentante del Partito d’Azione, fu catturato il 6 dicembre 1944 dalla banda Carità e prigioniero del famigerato palazzo Giusti a Padova fino alla Liberazione17. Ettore Gallo era anche il presidente del Commissariato alla Giustizia, agli Affari Legali e alla Polizia, la commissione di giustizia istituita dal C.L.N.P. di Vicenza sin dal 7 maggio 1945 e della quale dovevano farne parte due rappresentanti di ogni partito, possibilmente laureati in legge 18. 

 

Il d.l.lgt. n. 159 del 27 luglio 1944 considerava automaticamente collaborazionisti i governanti della R.S.I., i dirigenti del Partito fascista repubblicano, i componenti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, i capi di provincia e/o i segretari di federazione, i direttori di giornali politici, gli ufficiali delle camicie nere, volendo configurare altrettante ipotesi di responsabilità obiettiva o presunta: «presunzione juris et de jure a carico di alcune persone contro le quali l’accusa non deve nulla provare e a favore delle quali nulla può essere invocato» 19. Gli imputati che venivano ritenuti colpevoli dovevano essere puniti nei casi più gravi con le pene dell’art. 51 e 54 del codice penale militare di guerra (c.p.m.g.), vale a dire con la pena di morte, negli altri casi era applicato l’art.58 dello stesso codice che prevedeva la reclusione da 10 a 20 anni. 
Naturalmente la presunzione della responsabilità penale che investiva l’elemento oggettivo del reato era un assurdo giuridico contro il quale protestarono gran parte dei giuristi, ma ancor prima s’infranse contro una realtà che il legislatore non aveva tenuto in debita considerazione. 

 

Le nuove leggi dell’Italia democratica consideravano “responsabilità oggettiva” l’aver rivestito incarichi direttivi nelle organizzazioni del regime, ma questo criterio se applicato con rigore avrebbe colpito anche gli epuratori, in gran parte esponenti di quella stessa classe dirigente chiamata a rendere conto al paese. «Vennero pertanto elaborate interpretazioni giurisprudenziali ardite, secondo le quali aver rivestito un incarico di primo piano, anche nel governo o nelle forze armate della R.S.I., non comportava responsabilità di sorta; l’eventuale sanzione dipendeva dall’effettivo esercizio settario e fazioso di un’attività considerata rilevante nel rafforzamento del fascismo». A questo criterio, di per sé accettabile anche dal punto di vista politico, si congiunsero valutazioni di massima comprensione, e forse anche di giustificazione, “balletti” clientelari e favoritismi che crearono malumori e più ancora ingiustizie, ma soprattutto distorsioni giudiziarie. 

 

Nella seduta del C.L.N.P. dell’8 ottobre 1945, Ettore Gallo comunicò ai convenuti che il Procuratore del Regno, Borrelli, chiedeva il parere del Comitato per la scarcerazione dell’avv. Franceschini, dato che, dopo l’esame dell’incartamento relativo allo stesso, non aveva trovato gli estremi di reato sufficienti per deferirlo alla Corte Straordinaria d’Assise. D’altra parte, il procuratore non si sentiva di assumersi la responsabilità di rilasciare il Franceschini, data la sua notorietà come figura fascista. Il Comitato, sentito il parere di tutti i rappresentanti di partito, dichiarò la sua incompetenza in materia e invitò il commissario alla giustizia, Ettore Gallo, a rispondere in tale senso al Procuratore del Regno20. Tuttavia sappiamo dai documenti che fin da metà giugno furono denunciate al C.L.N.P. le pressioni fatte da Gino Cerchio, Mariano Rossi, e dal questore Folliero Follieri, tutti e tre uomini di primo piano della resistenza vicentina, per il rilascio dell’ex gerarca dalle carceri. 
L’avv. Antonio Franceschini era un personaggio politico ben conosciuto in tutta la città, per le cariche ricoperte durante l’età liberale e il ventennio fascista. La sua scalata alla guida del fascismo vicentino era stata rapidissima. Proveniente dagli ambienti del nazionalismo frequentati per gli interessi legati allo studio, nel febbraio del 1921, quando già da anni si dedicava anche alla libera professione curando in particolare gli affari legali dei Marzotto, s’iscrisse al fascio vicentino, del quale divenne, già dopo pochi mesi, segretario politico21. 

 

Nella notte fra il 13 e il 14 ottobre 1921, con un anticipo di due settimane sulla marcia su Roma, Franceschini alla testa di un gruppo di fascisti, occupò palazzo Trissino sede dell’amministrazione comunale costituita da socialisti e guidata dal sindaco Luigi Faccio. 
Il suo impegno nella pubblica amministrazione, lo vide occupare per un ventennio le cariche più prestigiose della politica vicentina, senza impedirgli di esercitare la professione di avvocato: fu prima segretario politico provinciale del P.N.F., poi sindaco e podestà del comune, infine preside della Provincia di Vicenza. 
In un rapporto riservato dell’ispezione fascista del 1931 si metteva in stretta dipendenza la sua attività di professionista e la fama di cui godeva in quanto personaggio di spicco del fascismo. Si rilevava, infatti, che prima della guerra Franceschini svolgeva la sua professione a Valdagno ed «il suo studio di avvocato era poco frequentato e si sviluppò solo dopo la sua assunzione a Segretario Federale e più specialmente dopo la sua nomina a Presidente degli Enti Autarchici Provinciali e a Podestà di Vicenza». La stessa fonte riferiva le accuse rivolte a Franceschini sia nella sua veste di podestà della città, per «aver procurato al Comune stesso un rilevantissimo deficit a seguito di vari errori commessi» dei quali ne elencava i capi, che in  quella professionale di avvocato in quanto «si discute molto sulla moralità» 24. 

 

L’U.I. del C.L.N. in una nota datata 11 giugno 1945 riprendeva curiosamente le accuse rivolte al Franceschini dall’ispettore fascista 25, lo riteneva, inoltre, il mandante della spedizione squadrista alla casa di alcuni contadini ritenuti sovversivi dell’agosto del 1922 a Gazzo Padovano durante la quale ci furono tre morti 26 e lo accusava di aver ricoperto la funzione di pubblico accusatore del Tribunale speciale di Rovigo durante il periodo della Repubblica sociale. In realtà Franceschini pur avendo aderito al P.F.R. nel novembre del 1943, non rivestì mai tale carica e «rimase nell’ombra» per tutto il periodo, come viene indicato in un’altra nota dell’U.I. del C.L.N. Anzi, a lui, vecchio esponente della classe fascista, famoso avvocato del foro vicentino, si erano rivolti per il suo patrocinio diversi partigiani arrestati e torturati dall’U.P.I. della G.N.R. di Vicenza e deferiti al Tribunale speciale. Alla sua opera ricorsero, appunto, Gino Cerchio, Mariano Rossi, Folliero Follieri che premettero per la sua scarcerazione fin dai primi di giugno del 1945, ma anche le ragazze partigiane come Lisetta Daffan, Maria Gallio e tante altre: «Negli ultimi mesi del 1944 si erano presentati timidamente ed alla spicciolata alla porta del mio studio parenti ed amici di partigiani arrestati e sofferenti, che invocavano l’intervento del vecchio 16 Podestà perché cessassero le sevizie inflitte ai loro congiunti»27. Infatti, fu il suo intervento presso il Duce, congiunto a quello del Vescovo e alle indagini del Procuratore del Regno, Alfonso Borrelli, che mise fine alle sevizie nei confronti degli arrestati dall’U.P.I. della G.N.R. e che portò all’arresto nella fortezza di Brescia di cinque fra i maggiori indiziati28. 

 

Ma se la scarcerazione dell’avv. Franceschini era passata in qualche modo sottotono sia per l’età che il credito acquisito nei confronti della Resistenza, quella di Nino Dolfin fece molto scalpore. Definito da Emilio Franzina, «giovane aggressivo e circondato da elementi intellettualmente anticonformisti e talora anticlericali», egli era stato l’esempio del gerarca “rampante”, di brillante carriera29. Nativo di San Pietro Val d’Astico, non ancora trentenne subentrò a Francesco Formenton nella guida della Federazione fascista vicentina nel 1930. Rimasto per alcuni anni membro del Direttorio nazionale, nel 1934 fu eletto deputato al Parlamento e nominato prefetto nel 1938, carica che tenne fino al 25 luglio 1943. In seguito alla sua adesione alla Repubblica Sociale Italiana, divenne il segretario particolare del Duce fino a tutto il mese di marzo del 1944 , e poi direttore generale degli Affari Generali al Ministero degli Affari Esteri fino alla fine della guerra 30.  

 

 

Il 23 dicembre 1945 Nino Dolfin era stato rilasciato dalle carceri di S. Biagio, su ordine dell’ufficio politico della questura di Vicenza a disposizione del quale era passato il 21 dicembre su decreto della Corte d’Assise di Brescia. Il vederlo passeggiare libero per la città, prendere liberamente il treno per Roma, aveva suscitato un certo sgomento nella città 31, di cui si fece interprete Renato Ghiotto, direttore del «Giornale di Vicenza», quando il 3 gennaio 1946 pubblicò in prima pagina un editoriale dal titolo amaramente ironico: Nino Dolfin è stato scarcerato perché era soltanto il segretario del duce: 
«L’on. Nino è l’incarnazione vivente del fascismo» scriveva Ghiotto «squadrista della “Randaccio”, onorevole, federale, prefetto e, a suo tempo, cocco di papà Benito nella sua sede di Gargnano. Ci avevano detto: coloro che hanno “collaborato” sono puniti con la morte o con l’ergastolo. 
Ma Nino – forse – faceva il doppio gioco, nella tana del leone, a tu per tu con le guardie del corpo di Mussolini. Ma i vicentini chiedevano almeno il processo per condannarlo o per assolverlo, se Nino fosse riuscito a dimostrare pubblicamente di essersi “particolarmente distinto con atti di valore” nella lotta contro i tedeschi. Questo è l’unico termine legale con cui l’onorevole avrebbe potuto uscire dalla gabbia. Quel giorno che i partigiani – subito dopo la liberazione – lo scoprirono nascosto sotto le poltroncine del teatro di S. Marco, pensarono di avere arrestato un “pezzo grosso”, un “fascista”. Invece …»32.  

 

 

Eppure il 3 luglio 1945 Pietro Segati, procuratore generale di Venezia, aveva mandato agli uffici P.M. presso le C.A.S., una circolare esplicativa dei problemi più spinosi del decreto luogotenenziale del 22 aprile 1945. Tale circolare riassumeva quanto era stato discusso e deciso in una riunione dei Capi delle Corti d’Appello dell’Alta Italia, sotto la presidenza di S.E. Giuliano, presidente della Sezione Speciale della Corte Suprema istituita per l’esame delle impugnazioni contro le sentenze emesse dalle Corti Straordinarie d’Assise, e alla quale avevano partecipato anche ufficiali superiori degli uffici legali del Governo Alleato. 
Al primo punto si specificava come doveva essere interpretata la parola “collaborazione”: «È stato accettato […] il principio che la collaborazione volontaria ed efficiente col neofascismo, data da gerarchi e comunque da persone rivestite di responsabilità o di comando, debba considerarsi collaborazione col tedesco invasore perché la reincarnazione del Partito Fascista fu diretta a scopi strettamente collaborazionisti. Difatti l’ordine del giorno n.4 a firma di Mussolini, disponeva l’immediato ripristino di tutte le istituzioni del partito al fine “d’appoggiare efficacemente e cameratescamente l’esercito germanico che si batte sul territorio italiano contro il comune invasore”»33. 

 

Nella realtà le cose andarono in modo diverso poiché «si erano volute trasferire sul piano della responsabilità penale le maggiori responsabilità politiche […], e si era voluto punirle con le formalità dei giudizi», mentre le alte gerarchie burocratiche erano rimaste immutate e immobili al loro posto ed era praticamente impossibile che esse stesse procedessero alla loro condanna34. Inoltre, lo stesso decreto luogotenenziale del 22 aprile 1945 portava in sé una grave anomalia. Il 28 dicembre 1945 l’avvocato Tricarico, autorevole nome del foro vicentino, intervenne sulla stampa con un ampio articolo proprio per denunciare il sistema di 19 applicazione della legge, anzi “l’ingiustizia” di quella stessa legge: «Vi è stata qualche scarcerazione, è vero, di qualche “pezzo grosso” e non dai magistrati di questa Corte, vi sono stati parecchi “pezzi grossi” che non sono stati mai arrestati e che nessuno mai oserà arrestare, vi sono stati ancora “pezzi minori”, che sono stati scarcerati, perché nei loro confronti, all’infuori di confidenziali recriminazioni, nessuno ha mai osato di sporgere alcuna denunzia». 

 

 

La polemica di Tricarico, non priva di qualche fondamento, verteva sul risultato effettivo dei processi celebrati dalla C.A.S., ovvero sul fatto che nella pratica giudiziaria, «in base al succitato articolo 1 […] dalla presunzione di collaborazionismo sono esclusi tutti i grossi papaveri dei vari ministeri della Repubblica di Salò e precisamente tutti i vari direttori generali, vice direttori generali ecc. e precisamente tutti coloro che traducevano, quando non creavano, il pensiero del proprio ministro, e che poi impartivano gli ordini alle varie federazioni». Per cui si verificava l’assurdo che chi aveva impartito gli ordini era «stato lasciato libero ed indisturbato», chi era stato «costretto ad eseguire», ora «rischiava di essere condannato a morte o ad altra grave pena.[…]. Detti esecutori, chiamati dinanzi al giudizio della Corte d’Assise, se dicono di aver eseguito un ordine superiore si sentono ridere in faccia, ma nessuno si è mai preoccupato di sapere chi dava gli ordini, anzi tutti si sono preoccupati di non saperlo. E non si dica che contro di costoro si può sempre agire in base a denunzia di fatti specifici, perché se ciò è vero, è anche vero che è materialmente impossibile, perché chi sa è legato alla catena del delitto e quindi non parla, chi ha avuto l’ordine e l’ha eseguito è stato definitivamente liquidato con una magnifica condanna … e così il pesce grosso sfugge alla rete. Può essere sottoposto a giudizio di epurazione e quindi allontanato dal posto, ma ciò non nuoce, come nuoce ad un disgraziato di segretario comunale, che ha aderito per fame, perché ha i soldi e i soldi, pur valendo poco, servono sempre e servono bene, anche a fare riacquistare la vista ai rischi (sic), e perciò ci è sempre speranza».  

 

 

In altre parole, Tricarico denunciava come «la porta del carcere» fosse sempre aperta per chi era in alto e chiusa per chi stava in basso35. L’avvocato dimenticava però che accanto a tanti “disgraziati” mossi dal bisogno, ma anche essi stessi, e tanti altri che con la sfortuna o disgrazia non avevano nulla a che vedere, costituivano certamente personaggi più o meno secondari della violenza saloina, i cosiddetti gregari, ma erano pur sempre gli esecutori, talora volenterosi e solerti, delle leggi create dall’alto, dai responsabili. Erano gli esecutori che trasformavano gli ordini in arbitrii, in pretesti per il crimine, tant’è vero che le stesse autorità giudiziarie di Salò avevano talora avviato inchieste, procedimenti ed emesso mandati di cattura nei confronti dei suoi stessi componenti. 

 

La circolare esplicativa di Segati del 3 luglio 1945, al punto 2 specificava che non dovevano essere perseguiti coloro che semplicemente erano appartenuti a «formazioni militari o a corpi ausiliari della sedicente repubblica sociale italiana» o che si erano iscritti al P.F.R., perché «il fatto pur essendo moralmente e politicamente riprovevole, non integra[va] per se stesso gli estremi di una fattiva collaborazione col tedesco invasore e nemmeno di quell’aiuto indiretto che si concretava nel potenziamento del partito neo fascista che agiva agli ordini del nemico. Non lo integra[va] soprattutto sotto l’aspetto soggettivo perché le iscrizioni al P.F.R. e l’arruolamento nelle FF.AA. repubblicane furono spesso frutto di violenta coercizione a cui soltanto anime elette e coraggiose avrebbero potuto resistere». In effetti, fin dal settembre 1943 fra l’Alto Comando Alleato e quello germanico era stato concordato per iniziativa del Governo italiano del Sud che gli italiani combattenti con i tedeschi, anche se appartenenti alle Brigate nere, alla G.N.R., dovessero considerarsi, a tutti gli effetti, belligeranti e quindi ritenersi, se catturati, prigionieri di guerra. Lo scopo evidente di tale convenzione era la «reciprocità di trattamento nei riguardi dei nostri connazionali che lottavano nelle file del Governo alleato». Pertanto dovevano essere giudicati dalle Corti Straordinarie di Assise quei 21 militari, che collaborando «col tedesco invasore o col partito fascista» avessero commesso «a tal fine, omicidi, rapine, incendi, rappresaglie, rastrellamenti o deportazioni», non azioni di guerra, quindi, ma le aberrazioni della violenza prodotte dagli uomini in guerra. 
Per riprendere le parole dell’avv. Tricarico, la porta del carcere rimase chiusa per chi stava in basso, comunque, solo per pochissimi mesi. A dare un corso decisamente diverso all’interpretazione della legge intervennero le sentenze di assoluzione in sede processuale, o di archiviazione in istruttoria, di alcuni casi singolari, situazioni al limite, prodotte dalla tragicità degli eventi. 

 

Ghepardi Luigi decise di presentarsi al servizio per salvare il fratello partigiano Antonio, arrestato nell’ottobre del 1943 e rinchiuso nelle carceri di Parma. Egli ricoprì la carica di questore di Venezia dall’aprile al luglio 1944, poi quella di vice capo della polizia con funzioni amministrative a Valdagno. In seguito alle accuse di antifascismo mossegli dal capitano Tommasi, comandante della b.n. di Valdagno, il Ghepardi venne destituito e, messo a disposizione, si rifugiò a Venezia. Nel dopoguerra venne accusato di collaborazionismo, ma riuscì a dimostrare con testimoni indiscutibili di essere sempre stato in contatto con i partigiani; di aver nascosto in casa elementi antifascisti; di aver fatto arruolare nella polizia molti giovani denunciati per diserzione o precettati per il lavoro obbligatorio in Germania; di aver rilasciato tessere e documenti di riconoscimento a partigiani affinché potessero raggiungere località sicure. Il 10 giugno 1945 Guadagnin Eugenio di Bassano dichiarò che il Ghepardi era amico del fratello Alfeo, ucciso il 3 luglio 1944 a Valdagno36 e che egli aveva cercato di intervenire per impedirne la fucilazione, recandosi subito «a Verona dal generale Wolf comandante in capo per l’Italia della S.S. Germanica», dal quale era riuscito ad ottenerne la liberazione. Ma ormai era troppo tardi e la sentenza di morte già eseguita. Il pubblico ministero presso la C.A.S. decise per l’archiviazione del caso, in quanto ritenne che «lo stesso pur avendo nel periodo di occupazione tedesca ricoperto le cariche di Questore di Venezia e 22 di Vice capo della Polizia della sedicente repubblica sociale in Valdagno non [aveva] compiuto alcun atto implicante collaborazione col tedesco e costituente reato – che anzi dalle informazioni assunte risulta[va] aver svolto opera di moderazione e di aiuto in favore di elementi perseguitati dai nazifascismi e che nel periodo in cui ricoperse la carica di Vice capo della Polizia svolse puramente attività amministrativa»37. 
Tuttavia, una volta aperta la strada, i procedimenti penali degenerarono a tal punto che si verificò quella che viene chiamata da Achille Battaglia, l’apologia del “doppio gioco”: nessun fascista era stato tale se non perché costretto con la violenza o per estremo bisogno e di nascosto aveva aiutato i partigiani, li aveva sfamati e forniti di armi. 

 

La situazione divenne così assurda che il giornalista del «Gazzettino», commentando il processo che si stava celebrando in Corte d'Assise straordinaria di Vicenza il 7 dicembre 1945 contro i brigatisti della “Turcato” di Valdagno: Florindo Castagna, Pietro Piccoli, Bruno Scomparin, Amelio Fornasa, Ederino Gavasso, Emilio Gavasso, Armando Donadello, Roberto Dainese, Francesco Muhlbauer, Mario Muhlbauer, scriveva amaramente: 
«L’interrogatorio è sottolineato dalle invettive ed interruzioni del pubblico e si svolge scialbo e uniforme. Tutti gli imputati sono stati costretti ad iscriversi al P.F.R. e ad arruolarsi nella B.N.; hanno partecipato a qualche rastrellamento ed assistito a qualche "esecuzione" ma nessuno ha sparato o ha sparato in aria e i patrioti sono morti da sé. Santo Faccin, padre dei due fucilati, descrive le raccapriccianti scene che avvennero nella sua casa, le minacce di morte e la sparatoria che segnò la fine dei suoi figliuoli»38. 
Durante le udienze non vi fu più nessun imputato di collaborazionismo che non si vantasse di aver salvato la vita a qualche partigiano e di aver conquistato benemerenze nella lotta per la liberazione. «Divenne un atto lodevole» scrive il Battaglia «perfino aver sospettato del vicino di casa e di non aver fatto la spia. Si trovarono sempre testimoni  

 

 

Fin dai primi giorni di giugno del ’45 l’U.I. del C.L.N. denunciava che si ripetevano ormai troppo numerosi i casi di persone «già appartenenti al partito repubblicano o sospette di collaborazione con i fascisti e tedeschi che esibiscono discriminazioni o documenti di collaborazione con i Partigiani, rilasciati da infiniti comandanti e qualche volta da Comandi regolari di Patrioti certamente sorpresi nella loro buona fede». Nel documento non si metteva in dubbio che molte di queste persone avessero realmente collaborato con la Resistenza, ma si sospettava di «una troppo facile arrendevolezza da parte dei nostri Partigiani e in uno non preciso senso di valutare la collaborazione. Conviene con urgenza disporre con opportuni avvisi, che tutti questi documenti non sono da ritenersi validi se non hanno il visto del C.L.N.; visto che si dovrà apporre solamente dopo esauriente e precisa valutazione dei meriti di questi ignoti collaboratori, valutazione che potrà essere fatta da imposti incaricati del C.L.N., stabilendo precise modalità e limiti» 40. Tuttavia, ancora nell’agosto, l’U.I. del C.L.N. segnalava l’imperversare della «“mania” per non chiamarla con altro nome da parte di autorità, Comitati, partigiani ecc. rilasciare certificati di benemerenze, discriminanti ecc. che vengono presentate con tutta facilità per farsi belli o per ottenere vantaggi a detenuti o per quanti sono sottoposti alla Commissione di epurazione». Poiché il fenomeno era diventato ormai una “piaga”, si osservava amaramente che la conseguenza era quella di «far perdere il giusto valore di documenti regolari e ridicolizzare il movimento partigiano, che un po’ alla volta essendo tutti muniti di certificati e avendo tutti collaborato, ha combattuto contro dei fantasmi»41. 

 

La situazione, comunque, divenne paradossale quando nello stesso processo vennero a trovarsi resistenti sia come testimoni a carico sia a difesa dell’imputato fascista, gli uni ad esporre la violenza subita chiedendo giustizia, gli altri ad evidenziare i meriti dell’accusato nei confronti del movimento di liberazione, meriti che dovevano servire, se riconosciuti come attenuanti, a diminuire la pena. Uno studio nominativo delle testimonianze rese a favore degli imputati, accusati anche di crimini importanti, metterebbe in posizione critica il movimento partigiano, in ogni sua componente politica, le autorità ecclesiastiche e anche qualche personaggio illustre cittadino poiché come ebbe a dire il procuratore Borrelli ad una madre in lutto che gli chiedeva cosa mai potessero dire quei testi a difesa di colui che aveva seviziato suo figlio: «Il diavolo, per quanto nero, ha sempre un pochettino di pelle meno scura del resto: i testi a difesa diranno appunto di questo piccolo pezzetto di pelle non nerissima del diavolo»42. 
A Vicenza la contrapposizione tra resistenti assunse toni drammatici soprattutto in un particolare processo che vedeva come imputato Giuliano Licini, ex-partigiano, divenuto collaboratore della banda Carità e dell’U.P.I. della G.N.R. e la cui delazione aveva portato oltre ad un centinaio di arresti43. Il dibattimento processuale si trasformò in un atto d’accusa agli uomini e alle donne della Resistenza, alle loro debolezze di fronte alla tortura, alle loro ingenuità di combattenti di fronte a prezzolati ed astuti spioni. Il “caso” Licini costituì un episodio non certo edificante per la giustizia democratica che non aveva, ma che non può avere neppure ora per suo limite interno, gli strumenti indispensabili a sondare l’animo umano, così eclettico per sua natura. 

 

2. La giustizia offesa. 

 

Ma qual’era la esigenza più intensamente avvertita da tutti? «Tutta la nostra speranza» scriveva il presidente del CLN vicentino Antonio Lievore, «è puntata in una sola parola: la legge. La legge che per noi è il grande motivo che ci ha spinto ad arrischiare, a soffrire, ed a superare il dolore, quando i nostri migliori fratelli di lotta ci cadevano attorno; la legge che trova estrinsecazione nella più grande, nella più sacra delle parole: Giustizia»44. 
Giustizia, un concetto astratto, ma era l’ideale che aveva sorretto coloro che erano stati costretti a subire una cruenta repressione, e che doveva trovare la sua realizzazione nella punizione esemplare dei capi o degli esecutori, di coloro che avevano ordinato o eseguito i crimini subiti. Il carattere stesso della guerra civile, che si era svolta coinvolgendo interi paesi, causando sofferenza e morte in un gioco di ritorsione sempre più crudele, aveva creato un desiderio di giustizia che sconfinava spesso in quello della vendetta. Fra la primavera del ’45 e quella del ’48 nel mite e religioso Veneto rurale, come nel resto d’Italia del Nord, al di là delle peculiarità delle singole zone, si verificò una serie interminabile di atti violenti: episodi al confine fra violenza comune e violenza politica, nuovi conflitti sociali, crimini puri e semplici che affondavano le proprie radici nel ricordo individuale di torti subiti e di vessazioni patite sia nel corso del conflitto che lungo il ventennio fascista. 

 

Lutti, dolori e rancori di comunità e di famiglie si sovrapponevano, ma gli atti di violenza nei confronti di fascisti che erano tornati alle loro case si intrecciavano al maturare di un senso profondo di “giustizia offesa”, alla sensazione che la “giustizia non era stata fatta” e si mescolavano al più generale clima di violenza del dopoguerra, tanto che non è sempre facile 26 comprendere in che misura le motivazioni politiche si intrecciassero a rancori diversi, a “rese dei conti” di differente natura ed origine45. 
Le punizioni tanto attese non ci furono, almeno nella misura delle aspettative delle parti lese, e nel giro di poco tempo le vittime trovarono i loro carnefici liberi, di camminare per le stesse contrade che avevano incendiato e depredato, di occupare lo stesso posto di lavoro precedente nonostante la tanto decantata da un lato e deplorata dall’altro, “epurazione”, garantiti da un sistema politico che alla giustizia aveva preferito la “ragion di stato”46. 

 

Eppure la Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza, divenuta sezione speciale della Corte d’Assise allo spirare dei sei mesi, fece un lavoro egregio nel giudicare e condannare gli imputati ritenuti colpevoli di crimini. Nel corso dei due anni di attività furono emanate 29 condanne a morte, anche se nessuna di esse fu eseguita, e quasi il 40% delle pene inflitte comportava una reclusione superiore ai dieci anni, mentre le assoluzioni o il “non doversi procedere” riguardavano poco più del 10%. Tra tutte le città venete la Corte di Vicenza fu quella che inflisse le condanne più severe, eppure, esclusa l’eccezione di Belluno, con Verona e Treviso fu tra le Corti che celebrò meno processi, in quanto solo una percentuale tra il 12 e il 13% dell’attività istruttoria fu portata a giudizio47. Per questo la severità delle pene va senz’altro messa in relazione con la grave tipologia, a cui abbiamo già fatto riferimento, dei reati sottoposti a giudizio. 27 

 

Ancora diversi anni fa Lawrence Friedman, sociologo autore di importanti saggi sulla storia del diritto americano e sui rapporti fra diritto e società, acutamente osservava che: 
«il diritto è – nel lungo periodo – un prodotto della cultura e della società; e – nel breve periodo – il diritto mostra sempre l’impronta delle forze sociali e dei conflitti esistenti. I valori e i concetti del diritto provengono anch’essi dalla società: e sono, in particolare, i valori e i concetti di chi è potente e influente. Se così non fosse, se il sistema giuridico riflettesse valori diversi da quelli propri di chi controlla il sistema politico, il sistema sociale e il sistema economico, allora il diritto darebbe logicamente luogo a risultati “sbagliati”, cioè a dire sbagliati dal punto di vista del potente [...]. Ora, dei risultati in questo senso “sbagliati” possono essere tollerabili per un periodo breve, o occasionalmente, o in materie di scarsa importanza, fintantoché le istituzioni giuridiche che emettono i risultati “sbagliati” conservano una buona riserva di consenso e di legittimità su cui reggersi; ma, alla lunga, questo consenso verrebbe meno e non vi sarebbe consenso sufficiente a mantenere in vita il sistema [...]. Simile relazione [...] è particolarmente forte nel diritto moderno, che è fondamentalmente utilitaristico e strumentale»48. 
Il diritto, per dirla con le parole di Friedman, produsse per poco tempo risultati “sbagliati” dal punto di vista di chi controllava il sistema politico, sociale ed economico e furono “corretti” nel giro di pochissimo tempo. La nuova classe dirigente democratica intervenne subito, quando i processi erano ancora in pieno svolgimento, a correggere le “distorsioni” provocate dalle sentenze sia mediante l’operato della Corte Suprema di Cassazione sia attraverso provvedimenti legislativi quali amnistie, indulti e condoni. 28 

 

 

In nome di un vago progetto di pacificazione nazionale fu emanato il decreto legge del 22 giugno 1946, conosciuto come «amnistia Togliatti» sulla cui piena paternità del provvedimento del ministro Guardasigilli del tempo oramai non ci sono dubbi49. E’ probabile, come sostiene Capogreco, che questo primo decreto di amnistia fosse in realtà parte integrante della strategia di rimozione del passato fascista del paese, che prese corpo e poi si sviluppò in seguito, con la decisione di impedire la punizione dei criminali di guerra da parte degli Stati aggrediti dall’Italia, ponendo le basi per un’autoassoluzione completa del paese50. 

 

L’amnistia del 22 giugno 1946 prevedeva riduzioni delle pene inflitte dalle Corti d’Assise straordinarie e l’annullamento solamente per quelle inferiori ai cinque anni. Si trattava di un provvedimento oltremodo generoso, anche se sussistevano dei casi particolari. Erano eccettuati, ad esempio, i gerarchi, chi aveva rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare. Inoltre, era esclusa l’amnistia quando «siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, oppure i delitti siano stati commessi a fine di lucro»51. Le indecisioni e le imperfezioni del decreto Togliatti offrirono ad avvocati smaliziati gli espedienti più disparati per arrivare ad un’assoluzione indiscriminata di tutti i fascisti arrestati, compresi coloro che si erano macchiati di delitti spietati e di atroci sevizie. 

 

In ultima analisi, ben pochi furono gli imputati che non poterono usufruire dei benefici della clemenza giudiziaria in quanto alla prima amnistia del 1946 seguirono negli anni successivi indulti, atti di clemenza, 29 grazia e quant’altro. Il giudizio d’appello non era previsto contro le sentenze delle Corti straordinarie d’Assise, ma era ammessa l’impugnazione alla Corte di Cassazione entro tre giorni, dieci in caso di condanna a morte. Poiché la gran parte dei ricorsi proveniva dalle regioni settentrionali, s’istituì a Milano una sezione straordinaria della Cassazione che rimase operativa sino al 12 novembre. Dopo tale data i ricorsi confluirono alla Corte di Cassazione ordinaria di Roma. Più ancora dei provvedimenti di clemenza, fu devastante l’operato di questa Corte composta da giudici che continuarono ad amministrare la giustizia secondo i criteri fascisti di cui erano plasmati, ma soprattutto operarono come se gli eventi bellici di cui gli italiani erano protagonisti fossero accaduti in un altro paese, in un altro mondo52. 
La Corte Suprema di Cassazione svolse il suo compito in modo decisamente miope e talvolta con una mancanza di umanità offensiva per la dignità e i sentimenti delle vittime, attraverso l’annullamento immediato e la relativa scarcerazione, oppure l’annullamento e il rinvio in sedi diverse, talora lontane e difficilmente raggiungibili dai testimoni, talvolta più volte per lo stesso processo fino all’assoluzione dell’imputato. Quasi tutti i fascisti tornarono ben presto a piede libero, alcuni ottennero la riabilitazione, altri rimpatriarono perché amnistiati in contumacia, anzi pur non presenziando mai al processo ne ottennero l’annullamento da parte della Cassazione e poterono usufruire di ogni condono successivo. 

 

Le stesse sentenze, quindi, emesse dalla Corte d’Assise di Vicenza furono in gran parte annullate, parzialmente o totalmente, poi dalla Corte Suprema di Cassazione, la cui ingerenza continuerà fino alla fine dell’attività, delegittimandone così l’operato53. Esemplare in questo senso è la vicenda processuale di Umberto Bertozzi, che il Tribunale vicentino 30 condannò alla pena di morte il 4 giugno 1947, ritenendolo pienamente colpevole assieme al suo collaboratore Franco Banchieri. 
Il Bertozzi, tenente chimico della Marina Militare, fu dapprima aiutante maggiore e ufficiale di disciplina a La Spezia e poi capo dell’ufficio I (investigativo) della X Mas, agli ordini diretti del comandante Junio Valerio Borghese 54, «col quale si era dichiarato pienamente d’accordo nella valutazione degli avvenimenti che, secondo lui, imponevano di fare la resistenza ai cosiddetti nemici, cioè agli alleati, e ai cosiddetti ribelli, cioè agli elementi partigiani, a fianco degli alleati tedeschi; il che infatti avvenne a opera delle formazioni della X Mas». Secondo i giudici vicentini «la X Flottiglia Mas era una formazione della Marina Militare che nell’ultimo anno della lotta contro il governo nazionale legittimo e gli alleati acquistò, alle dipendenze della pseudo-repubblica di Salò, e in effetti in istrettissimo legame e, anzi, dipendenza, del tedesco invasore, una grande importanza, giungendo quasi alla proporzione di una grande unità. Si parla di una trentina di Battaglioni (Folgore, Sagittario ecc. ecc.). Presso il comando generale della formazione esisteva l’ufficio I (ufficio informazioni), il quale, per le stesse ammissioni del Bertozzi, era stato affidato alla direzione di costui»55. 
L’attività criminosa del Bertozzi si svolse nelle zone dove, a seconda delle vicende belliche, si spostavano i reparti della X Mas: La Spezia, Apuania, l’appennino parmense, le zone di Ivrea e di Cuorgnè nel Piemonte, quelle di Spilimbergo, Maniago, Gorizia nella Venezia Giulia, Conegliano nel Veneto e, infine, nella zona di Thiene in provincia di Vicenza. Il Bertozzi venne ritenuto colpevole di un centinaio di «omicidi volontari», fra cui il concorso nella strage di 63 persone avvenuta a Forno di Massa il 13 giugno 1944, e di numerosissime sevizie particolarmente efferate. 

 

In questi termini si espresse la sentenza: 31 

 

 

«In linea di fatto, sono state descritte a lungo e specificate tali sevizie, delle quali devono rispondere i due rei nel quadro generale del delitto di cui l’art. 5 del 27.7.44 n. 159 e 51 c.p.m.g., il Bertozzi quale ordinatore, e varie volte esecutore materiale, per tutto il periodo della lotta antipartigiana, e il Banchieri (n.d.a. maresciallo dell’ufficio I della Xa Mas) per il periodo dalla fine di agosto 1944 al giorno della liberazione, quale esecutore alle dipendenze del Bertozzi, e spesso, come ordinatore, in occasione degli interrogatori da lui personalmente diretti. La Corte, richiamandosi anche alla ormai copiosa giurisprudenza delle Corti di merito e dal Supremo Collegio, si è convinta che quasi tutti i fatti di sevizie di particolare efferatezza, cioè quelle sevizie che, per la particolare crudeltà e perfidia, materialmente e moralmente, emergono sopra i comuni maltrattamenti occorsi in occasione degli interrogatori dei partigiani, o ritenuti tali, catturati. E così basti ricordare che in molti e molti casi si sottoponevano i pazienti a trattamenti con la corrente elettrica: si introducevano spilli sotto le unghie delle dita delle mani e dei piedi, si penetravano con verghette d’acciaio le piante dei piedi, si punzecchiavano al petto e alla schiena gli interrogati, in modo da tatuare la lettera X: si colpivano (sistema più frequente) con bastonate e nerbate - fino a 200 - con uso di verghe e nervo di bue, o scudisci o cinghie. L’efferatezza in molti casi consisteva nel moltiplicarsi e nel prolungarsi delle sofferenze, con gli interrogatori alternati a sevizie per molte ore di seguito. Spesso si stringeva con un cappio al collo il paziente, fin quasi a soffocarlo, e quando questi era svenuto, lo si faceva rinvenire con secchi d’acqua gelata (il Banchieri aveva inventato un tipo speciale di nodo scorsoio) e il paziente era poi mandato a godere il fresco di dicembre sull’alto della torre del castello di Conegliano, senza alcun riparo. Ragazzi, poco più che bambini, venivano torturati ed esposti a mille disagi. Si ricorse anche a qualche novità, forse per porgere qualche svago agli esecutori: una coppia di inquisiti, che dovevano battersi l’un l’altro, come i lottatori del circo, aizzati dagli aguzzini, e percossi da costoro, sol che diminuisse l’ardore della lotta. Più volte i cani poliziotti furono aizzati e azzannarono i pazienti, e taluno giunse persino a una sessantina di morsi. Qualcuno, battuto sulla schiena a dorso nudo, con la pelle ridotta tutta a una piaga, fu costretto a rivestirsi e a dover soffrire le torture dei panni che si attaccavano alle piaghe. A vari patrioti, persino a un sacerdote, furono legati i testicoli, e dati strappi e strattoni dolorosissimi. Ad altro veniva legata attorno alla fronte una cordicella, la quale veniva gradatamente stretta col mezzo di un pezzo di legno, girato a guisa di vite. Va notato che molte tra siffatte sevizie lasciarono tracce che furono accertate a mezzo di perito, e che, persino, per i fatti di Maniago e Conegliano, la cosa destò tanto scalpore e indignazione, che dovettero occuparsene persino le autorità repubblicane, e fu preso fin d’allora qualche provvedimento. In un certo senso vanno considerati alla stessa stregua delle gravi sevizie materiali, anche quelle morali, come, si dice, lo sputare ripetutamente in faccia a un 32 invalido di guerra, l’inscenare la macabra commedia della finta fucilazione, per spaventare gli arrestati e i loro congiunti, l’offendere deliberatamente il pudore delle donne arrestate denudandole, e percuotendole in presenza di molte persone, o, col pretesto di una visita medica del genere di quelle che si passano alle prostitute, costringendo le donne a esibire le parti genitali, o, infine, offendendo il carattere sacro della persona, strappando al prete le vesti sacerdotali e percuotendoli e insultandoli con le più sconce bestemmie”. 
Il Bertozzi venne condannato alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, commutata dalla Corte Suprema prima in ergastolo con sentenza del 9 aprile 1948, poi con ordinanza 21 luglio 1950 in 30 anni di reclusione con concessione dei condoni. Successivamente ancora la Corte Suprema, con sentenza 25 gennaio 1952, dispose la revisione della prima sentenza di morte emessa a Vicenza, rinviando il giudizio alla Corte d’Assise presso la Corte d’Appello di Venezia e concedendo intanto la libertà provvisoria al Bertozzi che fu scarcerato. A Venezia il dibattimento per la revisione avvenne nel 1963 e con la sentenza del 25 febbraio 1963 fu applicato il beneficio dell’amnistia, dichiarati estinti i reati e cessata l’esecuzione della sentenza del 1947. Bertozzi morì di malattia nel 1964 56. 

 

Il processo di epurazione avrebbe dovuto essere un processo collettivo di una società che guardava dentro se stessa, assumendosi la responsabilità delle proprie colpe. Invece i protagonisti della resistenza si ritrovarono in una società immersa nella miseria morale, ma decisa a tutti i costi ad evitare il rinnovamento al suo interno, continuando a calpestare l’idea del diritto come l’aveva educata il fascismo. Il risultato fu che molti crimini rimasero impuniti, molti settori sociali non furono neppure sfiorati dall’epurazione, coloro che erano stati chiamati a rispondere alla giustizia vennero ben presto riabilitati e perfino reintegrati nei loro incarichi. A Vicenza tra i beneficiari del decreto c’erano nomi tristemente famosi come l’ex questore Linari, Angelo Berenzi il direttore de Il Popolo Vicentino, ma anche tanti componenti della XXII Brigata Nera “Faggion” di Vicenza o dell’U.P.I. della G.N.R. che avevano terrorizzato, stuprato e torturato, 33 personaggi forse meno famosi, ciò nondimeno ancor più conosciuti per le loro efferate azioni sia tra la popolazione civile sia tra i resistenti. Le proteste da parte del mondo della Resistenza alimentarono e accompagnarono il riapparire di una violenza politica nei confronti degli amnistiati che tornavano a casa tranquillamente con tentativi intimidatori mediante scoppi di bombe, spari di arma da fuoco contro la vittima, attentati notturni o sulla porta di casa. È opportuno, comunque, ricordare che almeno per il Vicentino a tale violenza corrispose una pari risposta da parte fascista, con attentati e azioni dimostrative, per la precoce costituzione delle S.A.M. (squadre d’azione Mussolini) fin dai giorni seguenti la strage compiuta dai partigiani nel carcere di Schio57. 
Al fallimento dell’epurazione si affiancò in tutto il Paese una sorta di processo sociale indipendente e parallelo di condanna, che non servì né a riparare i danni dei torti subiti, né a rinsaldare il tessuto sociale abraso dalla violenza fascista e nazista. Testimonianze e vicissitudini individuali attestano che i repubblichini dovettero affrontare al loro ritorno situazioni difficili, discriminazioni per il loro passato, umiliazioni diverse, minacce ed aggressioni, in pubblico o sui luoghi di lavoro. «Il disagio psicologico e la paura per la propria incolumità spinsero molti a cercarsi altri impieghi e, al pari dei licenziamenti per motivi politici, furono all’origine della decisione di andare altrove, in Italia e all’estero, in via temporanea o definitiva»58. 

 

Indubbiamente la situazione dei “vinti” risultava problematica, almeno per alcuni, in proporzione al contesto e alle responsabilità individuali, quali il grado di compromissione e la gravità dei reati commessi, tuttavia è opportuno ricordare che fin dai primi mesi del dopoguerra gli ex partigiani, in particolare comunisti e autonomi, subirono carcerazione preventiva, processo e detenzione, non solo per crimini commessi all’indomani della Liberazione, ma anche per azioni compiute 34 durante i venti mesi di lotta partigiana59. Quindi in parallelo anche gli ex partigiani incontrarono difficoltà nel trovare un posto di lavoro o nel conservarlo, ma fu soprattutto per le donne partigiane che la vita divenne insostenibile nel caso in cui fossero state oggetto di stupro o di feroci torture. 
Una nota che il capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia inviava verso la fine di gennaio del 1953 all’allora presidente del Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, in previsione di un ulteriore indulto che doveva essere emanato quell’anno stesso ed esteso anzi ai latitanti, riportava i dati “aggiornati” al 31 dicembre 1952 dei condannati e dei giustiziati per collaborazionismo nel nostro Paese, in base al decreto legislativo 27 luglio 1944. I primi non raggiungevano neppure le seimila unità al 31 dicembre 1952 e di questi 5328 erano stati «scarcerati anticipatamente per amnistia, indulto, grazia o liberazione condizionale»; rimanevano in carcere 266 detenuti poiché 334 erano latitanti già condannati con sentenza e 67 latitanti «giudicabili». Per alcuni detenuti, comunque, «la pena originariamente inflitta con sentenza di condanna, oltre che ridotta per effetto di generali provvedimenti di indulto, è stata ulteriormente diminuita con singoli provvedimenti di grazia». «È da tener presente», affermava la nota, «che in molti casi uno stesso condannato ha beneficiato prima di un provvedimento di grazia, attraverso una riduzione di pena, e successivamente ha pure beneficiato della liberazione condizionale per la residua pena. […] È da escludere che vi siano stati condannati per collaborazionismo i quali abbiano interamente espiata la pena loro inflitta con la sentenza di condanna». 
I giustiziati furono 91 delle 259 condanne a morte emesse dai Tribunali, mentre per gli altri 168 l’esecuzione della pena «non ebbe seguito 35 in conseguenza di provvedimenti di amnistia e di indulto, ovvero provvedimenti di grazia o della legge 22 gennaio 1948 n. 21»60. 
Si deve ricordare che in Francia le condanne a morte eseguite in attuazione delle sentenze emesse dai tribunali civili (Cours de Justice e Chambres Civique) furono oltre 750, e altrettanto numerose furono quelle eseguite dai tribunali militari. Gli imputati condannati dalle corti civili furono quasi 100.000, mentre rimane ancora sconosciuto il numero dei procedimenti condotti dalle corti marziali61, una differenza molto rilevante con le cifre italiane che dà la misura di quanto l’attività giudiziaria abbia contribuito ad una memoria divisa nel nostro paese. E’ vero, come scrive Hans Woller in un suo corposo studio, che dalle aule giudiziarie italiane uscì la condanna senza appello del fascismo e della R.S.I. in quanto i procedimenti penali permisero la ricostruzione storica dei fatti ad alto livello legale e «si tennero per molti mesi migliaia di lezioni di storia patria» sui crimini compiuti da fascismo62. Ma ne derivò senz’altro una lacerazione nel tessuto sociale poiché si tradusse in incertezza del diritto ed una assenza di regole comuni, in sostanza una sfiducia verso il nuovo stato democratico e un contributo pesante a coltivare l’odio, il risentimento, il desiderio di vendetta. L’attività giudiziaria non consentì l’elaborazione del lutto sociale, che attraverso la condanna dei crimini commessi e la punizione dei colpevoli avrebbe avuto la sua catarsi individuale63. I procedimenti 36 giudiziari portavano a galla la colpa collettiva di un regime repressivo che nessuno voleva accettare, frantumavano e chiamavano in causa le responsabilità individuali che troppa gente non voleva vedere. D’altra parte non poteva essere diversamente in quanto l’esperienza partigiana, e ancor più quella antifascista, aveva coinvolto solo una minoranza degli italiani, troppo pochi per rappresentare tutto il Paese. In sostanza una società rimasta in gran parte fascista si trovò a dover giudicare se stessa, impresa davvero troppo difficile per una collettività dalla coscienza fragile e immatura. 

 

3. Lezioni di civiltà. 

 

In ogni caso il lavoro della Corte d’Assise di Vicenza fu molto importante, soprattutto nella stesura delle sentenze nelle quali interveniva in modo consistente il presidente della corte e tenendo conto della ventennale formazione fascista, furono espressi dei giudizi politici, etici e morali molto marcati e decisamente “avanzati”. 
Da un lato sancirono il carattere collaborazionista del governo di Salò a volte condensandolo in formule rituali dovute alla ripetitività del concetto [“nel periodo dell’occupazione nazi-fascista di questa provincia, nel periodo vero e proprio di guerra guerreggiata fra le forze armate tedesche occupanti, fortemente ausiliate dagli organizzatori e dagli elementi del fascismo repubblicano”], ma tal’altra esponendone le motivazioni: 
«Senza dubbio il cosiddetto governo della repubblica sociale italiana era illegittimo, poiché instaurato in contrasto del governo legittimo esistente sul territorio del Regno fino all’8 settembre 1943, e instaurato unicamente per volontà delle forze armate tedesche che avevano occupato il detto territorio, e non in seguito al libero consenso della popolazione. Può darsi, anzi, che il cosiddetto governo repubblicano costituisse soltanto la longa manus dell’autorità militare tedesca di occupazione. In ogni modo, ove pure si conceda che il cosiddetto governo repubblicano potesse esercitare di fatto quelle indispensabili funzioni di polizia e di amministrazione, senza le quali si pianterebbe l’anarchia, è chiaro che i suoi organi non avrebbero mai potuto arrogarsi poteri non riconosciuti da nessuna disposizione di legge, pronunciare condanne a morte contro innocenti per semplice rappresaglia, né farle eseguire, né quelli che fossero chiamati ad 37 eseguirle sarebbero stati tenuti all’obbedienza. Né questi ultimi potrebbero mai giustificare tale obbedienza, affermando di aver creduto per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo»64. 
Dall’altra veniva sancita con precisione legale la illegittimità dei tribunali di guerra [“una mera forma per dare parvenza di legalità all’atroce misfatto”] che ordinavano le rappresaglie ai plotoni di esecuzione: 
“A parte la inosservanza delle norme stabilite per la composizione dei tribunali straordinari di guerra (art. 84 e seguenti dell’ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n.1022), non ricorreva infatti la duplice condizione per la convocazione dell’anzidetto tribunale, e cioè l’imputazione di un reato punibile con la pena di morte e l’arresto in flagranza dell’imputato (art.283 cod. pen. Militare di guerra). I cinque giovani in effetti di nessun reato erano imputati, e soltanto la rappresaglia costituì la ragione per la quale furono trucidati”65. 
Venne più volte ribadita l’illegalità della rappresaglia: “E non è fuor di luogo osservare che l’ordine di passar per le armi gli ostaggi era in ogni caso in contrasto con tutte le leggi umane e divine, non potendosi mai qualificar leggi le crudeli e bestiali norme di guerra delle forze armate germaniche”66, affermando l’esistenza “dell’elemento morale” a carico dell’imputato che impartiva tali ordini, in quanto erano “ordini emanati arbitrariamente e in applicazione delle cosiddette leggi di guerra germaniche e della manutengola repubblica sociale italiana, leggi riprovate da tutto il mondo civile, e in contrasto con gli accordi internazionali per la condotta della guerra” 67, fino ad affermare il “dovere della disubbidienza”, concetto quanto mai “ardito” per quei tempi:  “un limite al dovere di obbedire consiste nella manifesta illegittimità dell’ordine, nel qual caso si ha, non il diritto, ma il dovere di disobbedire. 38 

Ed agli imputati non poteva non apparire evidente l’illegalità dell’ordine che imponeva il massacro di ostaggi a titolo di rappresaglia”68. 
La gravità degli episodi esaminati, il raccapriccio che destavano i rapporti dei carabinieri e della polizia, l’orrore dei racconti delle vittime fecero scrivere parole vibranti di sdegno: 
“tristemente famosa […] si rendeva la brigata nera di Valdagno, capeggiata da tali Tomasi e Andrighetti, presente in varie azioni di rastrellamento, di puntate di polizia ed altre operazioni della specie, alcune delle quali per i concomitanti omicidi perpetrati, arsioni di fabbricati, modalità feroci di esecuzioni, destarono in allora il raccapriccio di chiunque avesse un animo gentile, e non tanto accecato dalle passioni di parte da perdere ogni rispetto per quell’umano senso di cavalleria e di quel minimum di rispetto alla personalità umana che in qualche modo pur dovrebbero far sentire la loro voce anche nelle più fiere vicissitudini della lotta”69. 
Non in tutte le sentenze, ma in alcune la Corte d’Assise straordinaria di Vicenza cercò di impartire una lezione di civiltà ai protagonisti di un periodo in cui avevano dimenticato l’appartenenza alla collettività umana.

 

Note

1 Oggi ha inizio il primo processo alla Corte straordinaria d’Assise, in «Il Giornale di Vicenza», 16 giugno 1945, p.2; Massignani M., Le sentenze della Corte d’Assise straordinaria di Vicenza nell’anno 1945, in «Venetica», 2002, pp. 137-154.  
2 Il palazzo, di ispirazione palladiana dominava, il corso Palladio con la facciata e piazza Castello con il fianco. Di proprietà dei Thiene, passò ai Bonin Longare nel 1834. Barbieri F., Vicenza città di palazzi, Banca popolare di Vicenza, Vicenza 1987, pp.100 – 101; Barbieri F., Cevese R., Magagnato L., Guida di Vicenza, Editrice Eretenia , Vicenza 1956, pp. 19-20. Il riferimento alla diplomazia riguarda il conte Lelio Bonin Longare che fu “ambasciatore e ministro plenipotenziario a Bruxelles, a Madrid e a Parigi lungo l'intero periodo di inizio secolo e sin dopo la grande guerra [...], rappresentò più volte l'Italia nelle prime assise della Società delle Nazioni a Ginevra. Concluse la sua brillante carriera politica con l'adesione al fascismo e come ministro di Stato e vicepresidente del Senato del Regno”, in Lampertico F., Carteggi e diari 1842-1906, a cura di E. Franzina, vol. I, A-E, Marsilio, Venezia 1996, p.271. 
3 L’ex questore Linari e i suoi sgherri davanti ai giudici popolari, in «Il Giornale di Vicenza», 17 giugno, p.2. Gli altoparlanti furono disposti in molte città venete Treviso, Venezia, Belluno, ma anche a Bologna per il forte afflusso di pubblico alle udienze. Maistrello F., XX Brigata Nera. Attività squadristica in Treviso e provincia (luglio 1944 – aprile 1945), ISTRESCO – Cierre, Verona 2006, p. 19. 
4 I quattro giudici popolari erano Francesco Molon, Mario Binda, Ermes Farina e Zefferino Agazzi. 
5 A.Tr. VI, R.S.P.C.A.S., sentenza n.1/45, 1/45 contro Linari, Comparini, Rizzi, Sartori, Lombardo, La Torre e Contaldi, 22 giugno 1945. 
6 In base ad alcune testimonianze risultò che il «Possamai apparteneva a formazioni partigiane, e che ad un certo momento passò nella polizia ausiliaria per assumere simulatamene il ruolo d’informatore del capitano Polga sull’attività partigiana, ma in realtà per raccogliere e fornire informazioni utili proprio agli elementi del movimento nazionale»,  in Ibid. La ricostruzione della vicenda attraverso la sentenza giudiziaria lascia comunque molti dubbi che non possono essere sciolti per la irreperibilità del fascicolo processuale. Altrettanti ne lascia quella contenuta in Marenghi G., Vicenza nella bufera 1940 – 1945, Scripta Edizioni, Costabissara (VI) [1998], pp. 130-131.   
7 AISTRESCO TV, Fondo Tribunale, b. C.A.S. 1945, sentenza n. 82/45 del 19.9.45. 
8 Bertagna F., La patria di riserva: l’emigrazione fascista in Argentina, Donzelli, Roma, 2006. 
9 Calamandrei P., Desistenza, in «Il Ponte», n.10, ottobre 1946, pubblicato anche in Id., Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici, La Nuova Italia, Firenze 1996, p. 14. 
10 A seguito delle disposizioni emanate dal CLNAI, si sarebbero dovuti costituire in ogni capoluogo di provincia tre organismi atti ad assolvere il delicato compito dei procedimenti giudiziari: la commissione di giustizia, con funzione inquirente, che sarebbe dovuta entrare in azione al momento dell’assunzione dei poteri, la Corte d’assise del popolo e i Tribunali di guerra, con funzione giudicante, per punire i delitti fascisti sino alla fine del periodo di emergenza. cfr. Grassi G. (a cura di), Verso il governo del popolo. Atti e documenti del CLNAI, 1943-1946, Feltrinelli, Milano 1977, doc. 148 e F. Catalano F., Storia del Comitato di liberazione nazionale alta Italia, Bompiani, Milano 1956, pp.403-404. 
11 «Uno dei compiti più importanti che spettano ai Comitati provinciali è quello di organizzare con la massima rapidità l’opera di eliminazione e di punizione dei fascisti repubblicani e loro complici attraverso i necessari provvedimenti di polizia e gli opportuni procedimenti giudiziari al fine da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriormente opera nociva e dall’altro, di dare esempi di severa ed inflessibile giustizia punitiva che valgano a restaurare l’ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari», in Grassi, Verso il governo del popolo, cit., doc.54. 
12 Gallo E., Relazione di sintesi, presentata al convegno La Resistenza nel Vicentino, 25 gennaio 1976, dattiloscritto, p.31. 
13 A.S.VI, CLNP, b. 15, fasc. 8, Relazione sulla situazione politico-giudiziaria della provincia di Vicenza in rapporto ai fatti di Schio sino a tutto il 15.6.45, pp.2-3. 
14 A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti alla magistratura ordinaria in una situazione di sostanziale immobilismo, caratterizzato dalla mancata epurazione della magistratura e della burocrazia ministeriale. Nell’ottobre ‘45 (d.l.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625) le Corti Straordinarie furono soppresse e trasformate in sezioni speciali delle Corti di Assise ordinarie, v. Reberschak M., Epurazioni. Giustizia straordinaria, giustizia ordinaria, giustizia politica, in Venetica, 1998, Processi ai fascisti, 1945-1947, p. 50 
 15 Franzinelli M., L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo si spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano 2006, p.25; Neppi Modana G., La magistratura e il fascismo, in Guazza G. (a cura di), Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino 1973, pp.125-182. 
16 La Corte d’Assise straordinaria. I magistrati e il sorteggio dei giurati, in «Il Giornale di Vicenza», 2 giugno 1945, p.2; Come si giudicheranno i colpevoli fascisti. A colloquio col Procuratore Generale, in Ivi, 15 giugno 1945, p.2.  
17 Dogo Baricolo T. (a cura di), Ritorno a Palazzo Giusti. Testimonianze dei prigionieri di Carità a Padova (1944-45), La Nuova Italia : Firenze, 1972. Su Ettore Gallo vedi Pupillo G. (a cura di), L’insegnamento di Ettore Gallo, Cierre edizioni-IstreVi, Vicenza 2004. 
18 A.S.VI., CLNP, b.1, verbale della seduta del CLNP del 7.5.1945; Maino M.G. (a cura di), Politica e amministrazione nella Vicenza del dopoguerra. Verbali del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale 7 maggio – 3 luglio 1946, Neri Pozza, Vicenza 1997, pp. 30 e 63. Presieduta da Ettore Gallo, verso la fine di maggio risultava composta da Renato Nardin per il PCI; avv. Pisoni per il PLI; avv. Mario Bernardini per la DC; dott. Ugo Bompani per il PSI; mentre il PdA si impegnò a indicare un nominativo al più presto, v. verbale 23.5.45.  
19 Battaglia A., I giudici e la politica, Laterza, Bari 1962, p.87. 
20 Maino, Politica e amministrazione nella Vicenza del dopoguerra, cit., p. 138 e p. 77. 
21 I suoi studi su colonialismo ed emigrazione furono pubblicati nell’importante lavoro: L’emigrazione italiana nell’America del Sud. Studi sull’espansione coloniale transatlantica, Roma 1908. L’opera venne indicata da una commissione composta da Francesco Saverio Nitti, Enrico Castellani e Carlo Francesco Ferrarsi, vincitrice del premio Formenton bandito due anni prima dall’Accademia Olimpica di Vicenza. V. Franzina E., Gli italiani al nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America 1492-1942, Arnoldo Mondatori, Milano 1995. Franceschini era stato una penna eclettica del ventennio: molti sono i suoi articoli d carattere culturale pubblicati nella terza pagina di “Vedetta Fascista”, il giornale cittadino. Tra i suoi scritti testimoni della sua professione: Franceschini A., Discorsi e messaggi, Tip. Commerciale, Vicenza 1927; Elementi di diritto e di Politica economica. Per gli Istituti tecnici industriali, L. Trevisini, Milano 1934; Sugli usi civici dei boschi del monte Frizzon (Enego). Dissertazione davanti alla Corte d’Appello di Venezia, udienza del 24 aprile 1930, Officina tipografica vicentina, Vicenza 1930. 
22 Franceschini era esponente del fascismo «più antiautonomistico [che] concepiva il Comune come la cellula statale che deve affiancare, attuare ed eseguire la politica  amministrativa secondo le direttive statali [da] ufficiali del governo persino nei casi in cui operava come rappresentante della comunità locale. […] Perciò io sono dell’avviso che il Sindaco sia sempre ufficiale di Governo in quanto che il Comune è la cellula statale che deve affiancare, attuare, ed eseguire la politica amministrativa secondo le direttive statali, non mai in contrasto con queste», in Franceschini A., Sull’istituto del “Podestà”, in Ricordi, polemiche, discussioni. Nel ventennale della “Marcia su Roma”, Vicenza 1942, p.108 e 112 e Id., Il sindaco, il podestà e i sindacati, in «Rinnovamento Amministrativo», 1925, pp.551-554. Su Franceschini v.a. Passarin M., La prima amministrazione podestarile di Vicenza e i suoi rapporti con il PNF (1927-1932), Università di Venezia, Fac. di Lettere, aa 1985-86, rel. L. Mangoni 
23. Dal 2 all’8 agosto 1924 Mussolini convocò a Roma il Consiglio Nazionale Fascista per discutere «se per stroncare la coalizione antifascista occorresse un ritorno alla violenza oppure la produzione di severe leggi fasciste o adottare qualsiasi altro metodo». In contrasto con le tesi di Giuseppe Bottai erano quelle estremiste di Roberto Farinacci, segretario generale del P.N.F., il quale, scrive Franceschini, «ebbe il merito indiscutibile di affrontare l’antifascismo nel settore del Partito, e di massacrare le forze avversarie coalizzate contro il DUCE e contro il REGIME», in Franceschini, Polemica sull’”estremismo”. Lettera a Farinacci, in Ricordi, polemiche, cit., pp.113-120.  
24 ACS, PNF, Situazione Province, Vicenza, b.28, doc. cit. in Franzina E., “bandiera rossa ritornerà, nel cristianesimo la libertà”. Storia di Vicenza popolare sotto il fascismo (1922-1942), Bertani editore, Verona 1987, doc.n.5, p.372. 
25 «Resse per molti anni la podesteria di Vicenza, portando nella città delle innovazioni prettamente fasciste, e naturalmente rovinando economicamente il Comune. Si guadagnò allori, appannaggi e commendatizie […] In 20 anni di regime riuscì a farsi una buonissima posizione economica acquistando (im)mobili e terreni […]», in A.S.VI., C.L.N.P., b.11, fasc.31, prot.n.496/8/5 dell’U.I. del C.L.N. di Vicenza datato 11 giugno 1945. 
26 Per l’episodio accaduto a Grossa di Gazzo Padovano vedi la memorialistica di parte in Vicentini R.A., Il movimento fascista veneto attraverso il diario di uno squadrista, Zanetti, Venezia [1935], pp.231-232. Il processo fu celebrato nel 1947: La funesta spedizione di Gazzo, in «Il Gazzettino», 25 giugno 1947, p. 2; Una sola condanna nel processo contro i massacratori di Gazzo, in Ivi, 26 giugno 1947. Vedi anche Franzina E., La memoria breve. Fascismo e resistenza nel “ricordo dell’altro ieri”, in Ventura A. (a cura di), La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica. Atti del convegno di studi Padova, 9 – 11 maggio 1996, Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e CLEUP, Padova 1997, p. 687. 
27 Franceschini, La mia difesa, cit., p. 20. Intervista di Lisetta Daffan, rilasciata all’autrice il 18 febbraio 2003 e di Maria Gallio del 29 gennaio 2003. 
28 «Il Presidente dà lettura di un rapporto steso dal Vancini e repertato fra le sue carte nel quale precisa le responsabilità di alcune autorità vicentine dell’epoca circa le inchieste ordinate dal Procuratore di Stato Borrelli, sulle sevizie operate contro i detenuti nelle carceri di San Biagio e circa l’attività “equivoca” dell’avv. Antonio Franceschini e del capo della provincia Filippo Mirabelli presentati come elementi malfidi verso le autorità tedesche», in Delitti e sevizie dell’U.P.I. Gli imputati dinanzi ai giudici popolari tentano di scagionarsi dalle gravi accuse, in «Il Gazzettino», 17 aprile 1946, p. 2. 
29 Fu il primo podestà fascista di Arsiero, squadrista della “Disperata” di Verona, giovanissimo funzionario del PNF e deputato, in Franzina, “Bandiera rossa ritornerà”, cit., p.100. Di lui si possono ricordare numerosi “esperimenti letterario/politici” apparsi sulla terza pagina del quotidiano cittadino, «Vedetta Fascista», e pubblicazioni di interessi eterogenei quali: Comunione ideale. Piccole tappe sul cammino di una grande fede, G. Peronato, Vicenza 1928; Respirando el cielo. Versi in dialetto vicentino, G. Peronato, Vicenza 1933; Solo col mio cuore. Diario di guerra di un legionario in A.O., Arti Grafiche delle Venezie, Vicenza 1936; A. Pedrollo, Legionari d’Africa. Inno dedicato ai battaglioni cc.nn. mobilitati per l’A.O., parole di Nino Dolfin, musiche di Arrigo Pedrollo, M. Aromando, Milano 1936. 
30 Mettifogo B. M., La politica del fascismo : Vicenza 1922-1932, tesi di laurea, Università degli studi di Verona, facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2001-2002, rel. R. Camurri. Sull’attività svolta a fianco di Mussolini nella sua qualità di segretario particolare  scrisse: Con Mussolini nella tragedia. Diario del capo della segreteria particolare del duce, 1943-1944, Garzanti, Milano 1949. 
31 «Era pazzesco pensarlo, eppure lo temevamo. Temevamo non certo un Dolfin scarcerato quanto un Dolfin non riconosciuto reo di alto tradimento. E questo presentimento lo avevamo espresso in due corsivi in cui denunciavamo le campagne lacrimose della signora Dolfin e un suo viaggio a Roma. […] Niente processi! E poi perché? Se non è un galantuomo il segretario dell’ex-duce, chi può esserlo? Questo il tremendo interrogativo che ha fatto impallidire la coscienza degli onestissimi tutori dell’ordine, i magistrati e gli uffici politici della Questura di Vicenza”, Nefasti dell’epurazione. Nino Dolfin, la giustizia e il C.L.N., art. a firma di Astianatte in «Il Patriota», n.26 del 5 gennaio 1946, pp. 1 e 3. 
32 Nella seduta del 9 gennaio 1946 Ettore Gallo fece una relazione spiegando che l’ex segretario del duce circolava libero per le vie della città a causa di un fraintendimento con il questore, il cap. Langella. Egli, infatti, appena saputo che il 21 dicembre 1945 la Corte d’Assise di Brescia aveva scarcerato Dolfin, si era recato dal prefetto per ottenere l’arresto immediato dello stesso e il deferimento alla commissione di confino, in Maino, Politica e amministrazione nella Vicenza del dopoguerra, cit., p. 192. 
33 A.Istrevi, Carte Gallo, c.n.n. 
34 Battaglia A., I giudici e la politica, Laterza, Bari 1962, p. 76. Questo testo, fondamentale per poter capire il funzionamento dell’attività della magistratura negli anni immediatamente successivi alla guerra, è un ampliamento e una parziale rielaborazione del saggio Giustizia e politica nella giurisprudenza, in Dieci anni dopo (1945-1955), Laterza, Bari 1955. 
35 Tricarico E., L’ingiustizia di una legge, in «Il Giornale di Vicenza», 28 dicembre 1945, p. 1.    
36 Dal Lago M., Valdagno 3 luglio 1944. I sette martiri, Litovald, Valdagno 2002. 
37 A.S.VI., C.A.S., b.26, fasc. 1738. 
38 Corte d’Assise straordinaria. Una squadra di rastrellatori valdagnesi che afferma unanime di non aver mai sparato, in «Il Gazzettino», 8 dicembre 1945, p.2. 
39 Battaglia, I giudici e la politica, cit., p. 88. 
40 A.S.VI., C.L.N.P., b.9, fasc.2, dal 2201-3291, prot.438/2 dell’ 8 giugno 1945. 
41 A.S.VI., C.L.N.P., b.9, fasc.2, dal 1172 al 1558, prot.n.1280/2 del 23 giugno 1945. A Piovene Rocchette venne persino arrestato il presidente del CLN, «perché accusato di falso in atto pubblico», in quanto aveva rilasciato, come presidente della commissione di epurazione, una falsa dichiarazione discriminante un ex sottotenente della Milizia stradale, denunciato alla Corte d’Assise Straordinaria per aver operato rastrellamenti e partecipato alla fucilazione di partigiani nella località di Tretto e sull’altopiano di Asiago, in A.S.VI., C.L.N.P., b.23, fasc.77. 
42 «Il Giornale di Vicenza», 4 giugno 1947, p. 2. 
43 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S, n.68/45, 68/45, sentenza contro Licini Giuliano del 19 dicembre 1945. 
44 Lievore A.E., Cosa succede a Vicenza? I sei mesi di vita della Corte d’Assise straordinaria stanno per scadere senza che ancora giustizia sia fatta, in «Il Giornale di Vicenza», 17 ottobre 1945, p.1. 
45 G. Crainz, La giustizia sommaria in Italia dopo la seconda guerra mondiale, in Flores M. (a cura di), Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p.163; Dondi M., La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Editori Riuniti, Roma 2004; Palmer R.D., Processo ai fascisti 1943-1948. Storia di un’epurazione che non c’è stata, Rizzoli, Milano, 1996. 
46 «Giordana di Monteviale parla della situazione fascista esistente in Questura, per cui egli, recatosi in questi mesi in tale ufficio, si è trovato dinnanzi a chi lo aveva arrestato nel dicembre scorso», A.S.VI., C.L.N.P., b.21, fasc.13, Verbale del convegno dei comitati di Liberazione vicentini del 26 agosto 1945, p.7, ma più diffusamente v. Franzina E., Vicenza di Salò (e dintorni), Storia, memoria e politica tra RSI e dopoguerra, Agorà Factory, Vicenza 2008. 
47 A. Naccarato, I processi ai collaborazionisti. Le sentenze della Corte d’Assise straordinaria di Padova e le reazioni dell’opinione pubblica, in Ventura A. (a cura di), La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica, cit., pp. 565 – 572. 
48 Friedman L. M., Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 249. Dello stesso si veda anche La società orizzontale, Il Mulino, Bologna 1999. Ancora 50 anni fa Achille Battaglia con molta lucidità scriveva, infatti, che per capire cosa accadde in una società durante un periodo di crisi o di transizione da un regime dittatoriale ad uno democratico, è utile esaminare le leggi emanate, espressione della volontà del ceto politico dirigente, ma molto più le sentenze dei tribunali, espressione della forza, o meglio, della capacità politica del ceto politico dirigente e che ci dicono in che modo la società ha accolto la sua azione o abbia resistito. Battaglia, Giustizia e politica, cit., p. 319. Vedi anche Teitel R., Giustizia di transizione come narrativa liberale, in Flores M. (a cura di), Storia, verità, giustizia, cit., pp. 262-277. 
49 Franzinelli, L’amnistia Togliatti, cit., p.48. 
50 Capogreco C.S., I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2004, p.6. 
51 «Per tal modo» scrive Ettore Gallo «alla giurisprudenza non è stato sufficiente lo strappo delle unghie di mani e piedi, le bruciature, anche su parti delicate del corpo, operate con ferri roventi (Cas., Sez.II, 24 luglio 1946, ric. Botta), la sospensione al soffitto di un partigiano con mani e piedi legati, in guisa che penzolasse a pendolo, per poterlo poi altalenare a calci e a pugni, da un lato e dall’altro, a opera di alcuni ernegumeni, né le percosse violente ai genitali, né le ferite inferte con un coltello sotto le unghie e al viso (Cass., Sez.II, 25 luglio 1946, Jortin), né infine l’allontanamento a pugni, a schiaffi e a calci di donne piangenti sui cadaveri dei patrioti trucidati dai tedeschi (Cass., Sez.II, 6 settembre 1946, ric. Tagliabene. Del resto la critica della dottrina è unanime sul punto”, Gallo E., Giustizia e Resistenza, in Collotti E., Sandri R., Sessi F. (a cura di), Dizionario della Resistenza, vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Einaudi, Torino 2001, p. 684. 
52 Franzinelli, L’amnistia Togliatti, cit., p. 12. 
53 Cfr. il numero monografico, già citato, di «Venetica» del 1988, Processi ai fascisti, 1945-47, in particolare i saggi di Reberschak M., Epurazioni. Giustizia straordinaria, giustizia ordinaria, giustizia politica, pp. 47-68; Reberschegg A., La Corte straordinaria d’Assise di Venezia, pp. 133-160. 
54 Per le vicende processuali di Borghese vedi Algardi Z.O., Processi ai fascisti, Vallecchi editore, Firenze 1992, pp. 127 – 179. 
55 Per la struttura della Decima Mas v. le pagine curate da Marino Perisinotto in www.ronchiato.it/decima/, per una visione più complessa v. l’ormai datato Lazzero R., La decima Mas, Rizzoli, Milano 1984. 
56 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., n.20/47, 13/47 contro Banchieri Franco, Bertozzi Umberto, Benedetti Rinunzio del 4 giugno 1947. 
57 Una S.A.M. anche a Vicenza?, in «Il Giornale di Vicenza», 22 dicembre 1945, p. 2; Era una 1500, rossa e priva di targa, in «Il Giornale di Vicenza», 16 febbraio 1946, p. 2. 
58 Bertagna, La patria di riserva, cit., p. 38. Da S. Biagio a S. Bortolo. L’amnistia li ha condotti all’ospedale, in «Il Giornale di Vicenza», 18 luglio 1946, p. 2; Sulla porta di casa chi depone bimbi chi depone bombe, in «Il Giornale di Vicenza», 7 novembre 1945, p. 2; Serenate a suon di dinamite, in «Il Giornale di Vicenza», 17 ottobre 1945, p. 2. 
59 Franzina E., L’azione politica e giudiziaria contro la Resistenza, in Isnenghi M., Lanaro S., (a cura di), La Democrazia cristiana dal fascismo al 18 aprile. Movimento cattolico e Democrazia Cristiana nel Veneto 1945 – 1948, Marsilio Editori, Venezia, 1978, pp. 220 – 259. 
60 A.C.S., P.C.M., Segreteria De Gasperi, b.1, documento riportato in appendice in Canosa R., Storia dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948, Baldini & Castoldi, Milano 1999, pp. 452-453. 
61 Rousso H., Vichy. L’événement, la mémoire, l’histoire, Gallimard, Paris 2001, pp.515-531 in contrasto con quanto riportato in Novick P., L’épuration francaise 1944-1949, Balland, Paris 1991, che riporta solo i dati che si riferiscono alla giustizia civile; Battini M., Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza, Roma-Bari, 2003. 
62 Woller H., I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1945-1948, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 569-576. 
63 «Fu una ferita alla memoria che a lungo ha pesato sulla possibilità di costruire una visione solidale della tragedia della guerra civile: le vittime possono anche perdonare i carnefici, possono anche comprenderne le ragioni, a patto però che i carnefici paghino le loro colpe, riconoscano i propri torti e che la giustizia sottragga il contenzioso tra torti e ragioni alle faide e ai rancori privati. Per quelle stragi non andò così; nel dopoguerra, le autorità militari si adoperarono per insabbiare e occultare i fascicoli processuali, garantendo ai colpevoli una totale impunità», De Luna G., Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Einaudi, Torino 2006, p. 140. 
64 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n.6/45, 5/45 contro Schlemba, Longoni, Roso, Polazzo, Boschetti, Prospero, Gazzani, Guiotto, Rizzi, Biscotto ecc. del 19 luglio 1945. 
65 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n. 30/45, 25/45 contro Orrù Giuseppe, Parrello Giuseppe, Minervini Antonio, Ottaviani Amilcare, Mari Vittorio, Gheradi Cirillo, Ratta Pietro del 22 settembre 1945. 
66 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n.6/45, 5/45 contro Schlemba, Longoni, Roso, Polazzo, Boschetti, Prospero, Gazzani, Guiotto, Rizzi, Biscotto ecc. del 19 luglio 1945. 
67 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n. 14/45, 3/45 contro Raimondo Radicioni, Alessandro Toffanin e Rocco Compagner dell’8 agosto 1945. 
68 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n. 30/45, 25/45, cit. 
69 A.Tr.VI., R.S.P.C.A.S., sentenza n. 63/45, 75/45 contro Castagna, Piccoli, Scomparin, Fornasa, Gavasso Ederino, Gavasso Emilio, Donadello, Danese, Mulhbauer Francesco, Mulhbauer Mario del 13 dicembre 1945.